A chi è rivolto
Il servizio si rivolge alle madri non lavoratrici oppure ai padri, limitatamente ai casi di abbandono del minore da parte della madre o di affidamento esclusivo del minore al padre o in caso di decesso della madre.
L’assegno di maternità è un beneficio previsto dall’art. 66 della L. 448/98 e successive modifiche.
Il servizio si rivolge alle madri non lavoratrici oppure ai padri, limitatamente ai casi di abbandono del minore da parte della madre o di affidamento esclusivo del minore al padre o in caso di decesso della madre.
L’assegno di maternità è un beneficio previsto dall’art. 66 della L. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni in favore delle donne non lavoratrici per le nascita, per gli affidamenti preadottivi e per le adozioni senza affidamento a condizione che il nucleo familiare non possegga un indicatore della situazione economica equivalente superiore a quanto stabilito annualmente. La richiesta viene inoltrata al Comune e in caso di autorizzazione i contributi vengono erogati da INPS per complessive cinque mensilità.
La procedura on line prevede l’inserimento di informazioni relative al beneficiario e al minore e di informazioni economiche relative al nucleo familiare. Entro 30 giorni dalla richiesta si riceverà comunicazione dell’esito. Successivamente l’INPS provvederà ad erogare l’assegno.
Per beneficiare del servizio è necessario
Per utilizzare il servizio on line occorre avere SPID o CIE:
Per poter inoltrare la richiesta è necessario:
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Oppure, prenota un appuntamento presso l'ufficio competente.